Informazioni sul Whistleblowing

La Cooperativa Agricola GRIESSER (di seguito anche brevemente "GRIESSER") ha istituito, in conformità con le disposizioni normative in materia di segnalazione di violazioni, un canale di segnalazione interno (c.d. Whistleblowing ai sensi del D.Lgs....

La Cooperativa Agricola GRIESSER (di seguito anche brevemente "GRIESSER") ha istituito, in conformità con le disposizioni normative in materia di segnalazione di violazioni, un canale di segnalazione interno (c.d. Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023). Di seguito troverete le risposte più importanti alle domande sull'argomento.

Cosa si intende per "Whistleblowing"?

Il "Whistleblowing" (che letteralmente significa "soffiare nel fischietto" e in senso figurato "rivelare qualcosa") consiste nella segnalazione di violazioni o condotte illecite di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel contesto del proprio ambiente lavorativo.

Chi è un segnalante?

Possono essere segnalanti le seguenti persone:

  • Dipendenti di GRIESSER;

  • Lavoratori autonomi e titolari di un accordo di collaborazione con GRIESSER (ad es. fornitori);

  • Dipendenti di fornitori o di aziende che forniscono beni o servizi a GRIESSER;

  • Liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività o prestano la propria opera per GRIESSER;

  • Membri, mandatari e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate di fatto.

Come è possibile segnalare una violazione?

Le violazioni possono essere segnalate nei seguenti modi:

  • Canale di segnalazione interno del datore di lavoro / dell'azienda

  • Canale di segnalazione esterno dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)

  • Divulgazione pubblica

  • Denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti

Quali violazioni possono essere segnalate tramite il canale di segnalazione interno?

Tramite il canale di segnalazione interno possono essere segnalate le seguenti violazioni:

  1. Condotte illecite che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o delle disposizioni nazionali e che in GRIESSER possono riguardare i seguenti settori:

    • Appalti pubblici;

    • Sicurezza e conformità dei prodotti;

    • Sicurezza dei trasporti;

    • Tutela dell'ambiente;

    • Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali;

    • Salute pubblica;

    • Protezione dei consumatori;

    • Tutela della privacy e dei dati personali, nonché sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

  2. Lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea;

  3. Violazioni delle norme del mercato interno;

  4. Atti o omissioni che pregiudicano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione Europea.


Quali segnalazioni non rientrano nel Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023?

Le seguenti segnalazioni non rientrano nell'ambito di applicazione sopra descritto e non beneficiano delle misure di protezione previste a favore del segnalante:

  • Segnalazioni con un contesto puramente personale (ad es. questioni relative al rapporto di lavoro, richieste personali dei dipendenti, problemi interpersonali con colleghi e/o superiori);

  • Diffusione di voci;

  • Calunnie e/o accuse infondate nei confronti di colleghi;

  • Segnalazioni già disciplinate da normative europee o nazionali.

Come avviene una segnalazione interna?

Per la trasmissione di segnalazioni interne possono essere utilizzati i seguenti mezzi di comunicazione:

  • Cassetta postale o posta ordinaria: Cooperativa Agricola GRIESSER, all'attenzione del Responsabile del Personale, Via Pfulters 39, 39040 Campo di Trens (BZ). Alla segnalazione deve essere allegata una copia firmata di un documento di identità. La segnalazione e la copia del documento di identità devono essere inserite in due buste separate. Entrambe le buste devono poi essere inserite in una terza busta chiusa con l'indicazione "Personale-Riservata all'attenzione del Responsabile del Personale". In questo modo è possibile tutelare l'identità del segnalante.

    Per la segnalazione si prega di utilizzare il seguente modulo: https://griesser.bz/wp-content/uploads/2024/05/Vorlage_Meldung.pdf

  • Digitalmente tramite il sito internet: https://griesser.trusty.report/

L'accesso ai suddetti mezzi di comunicazione è riservato esclusivamente al Responsabile del Personale.


Cosa succede se la segnalazione interna viene trasmessa a un ufficio/persona non competente?

Nel caso in cui una segnalazione venga erroneamente trasmessa a un destinatario diverso da quello sopra indicato, quest'ultimo è tenuto a trasmettere immediatamente, e comunque entro 7 giorni, la segnalazione al Responsabile del Personale e ad informare il segnalante di tale trasmissione.


La segnalazione può essere comunicata anche nel corso di un incontro personale?

Sì, il segnalante ha il diritto di richiedere un incontro personale con il Responsabile del Personale per presentare una segnalazione. La richiesta può essere trasmessa tramite i mezzi di comunicazione sopra indicati. Il Responsabile del Personale comunica al segnalante una proposta di data per l'incontro entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta.


Quali informazioni dovrebbe contenere la segnalazione interna?

Affinché la segnalazione possa essere trattata tempestivamente e i contenuti verificati, è necessario che il segnalante fornisca informazioni sufficienti.

Per questo motivo, la segnalazione dovrebbe contenere quanto segue:

  • Nome e cognome del segnalante e del reparto in cui lavora. I dati identificativi devono essere forniti, in caso di utilizzo della posta ordinaria, tramite buste separate (vedi "Come avviene una segnalazione interna?");

  • Descrizione dettagliata dei fatti relativi alla presunta violazione;

  • Indicazione della/e persona/e coinvolta/e / autore/i / complice/i o indicazioni sufficienti per identificarla/e;

  • Indicazione di persone che potrebbero fornire ulteriori informazioni sui fatti (testimoni).

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate.


Cosa succede dopo l'invio di una segnalazione interna?

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Responsabile del Personale effettua una verifica formale. Successivamente, entro 7 giorni, il segnalante riceve un avviso di ricevimento. Il Responsabile del Personale può richiedere al segnalante ulteriori informazioni utili. Dopo aver verificato i fatti e comunque entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento (o, in mancanza di conferma, dal decorso dei 7 giorni successivi alla trasmissione della segnalazione), il segnalante viene informato sull'esito della segnalazione (fondata o infondata). Nel caso in cui i fatti siano ritenuti fondati, il Responsabile del Personale informa il Consiglio di Amministrazione e la Direzione affinché possano essere adottate le misure appropriate.


Come viene tutelato il segnalante?

Il segnalante è protetto da sanzioni dirette e indirette, discriminazioni e ritorsioni. Inoltre, GRIESSER si impegna a rispettare nei confronti del segnalante tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza.


A quali condizioni è possibile effettuare una segnalazione tramite un canale di segnalazione esterno?

Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 24/2023, il segnalante può segnalare una violazione utilizzando un canale di segnalazione esterno se, al momento della segnalazione, sussiste una delle seguenti condizioni:

  • Non è previsto, nell'ambito lavorativo del segnalante, l'obbligo di istituire un canale di segnalazione interno, oppure il canale di segnalazione interno, anche se obbligatorio, non è attivo o non è conforme alle disposizioni di legge;

  • Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

  • Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe seguito o che la segnalazione stessa potrebbe comportare il rischio di ritorsioni;

  • Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.


Come avviene una segnalazione esterna?

Il destinatario delle segnalazioni esterne è l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Le segnalazioni possono essere trasmesse nei seguenti modi:

  1. In forma scritta tramite piattaforma informatica

  2. Oralmente tramite linea telefonica

  3. Su richiesta, mediante incontro diretto

Per informazioni dettagliate sui canali di segnalazione istituiti dall'ANAC, si rimanda al sito web https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.


Quali sono i presupposti per la divulgazione pubblica di una violazione?

Il segnalante che divulga pubblicamente una violazione beneficia delle misure di protezione previste dalle disposizioni di legge qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed una esterna, ovvero direttamente una segnalazione esterna, e non ha ricevuto riscontro sulle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro i termini previsti;

  2. Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico;

  3. Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere un efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso, come ad esempio quando possano essere occultate o distrutte prove, ovvero quando vi sia un fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa.


È possibile denunciare una violazione anche all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti?

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede, oltre ai canali di segnalazione interni ed esterni e alla divulgazione pubblica, anche la possibilità di denunciare le violazioni all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti. Si prega di rivolgersi direttamente agli enti competenti.

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